Modello di legge
Indice
Modello di legge
Introduzione
I cittadini che ritengono di essere stati trattati in maniera non corretta dall'amministrazione cantonale o comunale, oppure hanno difficoltà a seguire le complicate disposizioni e procedure amministrative, possono presentare reclami o chiedere consiglio all’ufficio del difensore civico.
Gli uffici del difensore civico operano in maniera indipendente dall’amministrazione e sono politicamente neutrali. I loro servizi di consulenza per i cittadini sono gratuiti. E’ anche loro compito mediare in caso di conflitti tra i cittadini e l’amministrazione al fine di risolverli in maniera pacifica.
Finora sono stati istituiti uffici del difensore civico nei Cantoni di Zurigo, Basilea Città, Basilea Campagna, Vaud e Zugo come pure nelle Città di Zurigo, Winterthur, Berna, Rapperswil-Jona e San Gallo.
L’Associazione svizzera dei difensori civici parlamentari (ADP+) ha come obiettivo di promuovere attivamente la creazione in Svizzera di altri uffici del difensore civico per l’amministrazione pubblica.
- Come funziona un ufficio del difensore civico?
- Quali sono i suoi compiti?
- Di quali questioni, problemi e conflitti si occupa?
- Quali sono gli argomenti a favore dell’istituzione di un ufficio del difensore civico?
- Quanto costa una tale istituzione?
- Quali elementi sono d’importanza centrale per il suo funzionamento?
- Qual è il profilo ideale della persona di un difensore civico?
- Come procedere se nel Comune o nel Cantone si desidera istituire un ufficio del difensore civico?
- Quali sono le basi giuridiche di cui ha bisogno un ufficio del difensore civico?
Il nostro modello di legge con il relativo commento intende rispondere ad alcune di tali domande. Questo progetto va inteso come un modello per l’elaborazione di basi giuridiche per un ufficio del difensore civico nei Cantoni e nei maggiori Comuni.
Weitere nützliche Informationen finden Sie auf den einzelnen Homepages der bestehenden Ombudsstellen.
Modello di legge per un ufficio del difensore civico
Come per la creazione dei primi uffici del difensore civico della Svizzera ci si è ispirati ai regolamenti stranieri allora esistenti, così oggi i Cantoni e i Comuni interessati all’istituzione di un ufficio del difensore civico possono riferirsi in primo luogo alle basi giuridiche sviluppate in Svizzera per gli uffici del difensore civico esistenti. Un loro raffronto comparativo rivela accanto a numerosi punti in comune anche differenze, spiegabili per ragioni storiche, politicostatali specifiche (Cantone, Comune), ma anche di natura giuridicoculturale.
L’Associazione svizzera dei difensori civici parlamentari (ADP+) ha elaborato il suo modello di legge sull’ufficio del difensore civico tenendo conto tanto dell’ordinamento esistente quanto delle numerose esperienze fatte sinora.
La proposta seguente è applicabile agli uffici del difensore civico sia cantonali che comunali e richiede di volta in volta solo adeguamenti minimi.
Non tutte le disposizioni presentate in questo modello di regolamento hanno la stessa importanza per la funzionalità dell’istituto del difensore civico. Esistono disposizioni che sono assolutamente indispensabili perché rappresentano elementi strutturali, colonne portanti degli uffici classici del difensore civico. A queste appartengono ad esempio la sua indipendenza dal governo e dall’amministrazione (art. 14), lo strumentario analogo a quello del giudice investigatore (art. 7) e la sua gratuità (art. 10). Altre disposizioni sono invece espressione di adeguamenti formali o facoltativi.
Oltre alla denominazione svedese “ombudsman” (per es. nei Cantoni di Basilea Campagna e Basilea Città) troviamo in Svizzera anche le denominazioni di Ombudsfrau e Ombudsmann (per es. nelle città di Berna, Zurigo e Winterthur) oppure Ombudsperson (nella costituzione del Cantone di Zurigo) . Qui di seguito utilizzeremo oltre all’espressione prevalente di “ufficio del difensore civico” il maschile generico “difensore civico”.
Ancoramento dell’ufficio del difensore civico a livello costituzionale
Il difensore civico (ombudsman, denominazione originaria svedese, o ombudsmann, ombudsfrau o ombudsperson), considerato come persona di fiducia per la mediazione fra il popolo e la pubblica amministrazione, governo compreso, è già stato descritto quale quarto potere nello Stato o anche come figura giuridica sui generis (con caratteristiche proprie).Benché oggi gli uffici del difensore civico non siano ancora tutti ancorati nella costituzione o nella legge fondamentale corrispondente, è senz’altro opportuno inserire l’ufficio del difensore civico nella costituzione, per far sì che questo sismografo degli sviluppi critici nella vita dello Stato non sia esposto al clima politico e sia invece legittimato da una votazione popolare obbligatoria.Attualmente in Svizzera esistono regolamentazioni differenti.
Esistono uffici del difensore civico, come quello di Basilea Città, che al momento non hanno un ancoramento nella costituzione, quindi sono costituiti unicamente su una base legale, e Cantoni che hanno previsto nella loro costituzione un ufficio del difensore civico ma che finora non ne hanno creato alcuno, come i Cantoni di Berna, Argovia, Giura e Neuchâtel. (Link alle singole disposizioni costituzionali). L’ufficio del difensore civico del Cantone di Basilea Campagna dispone di una base costituzionale molto dettagliata ed esemplare.
Anche il Cantone di Vaud ha creato una base costituzionale per l’istituzione di un ufficio del difensore civico (“service de médiation administrative indépendant“).
I tre uffici comunali del difensore civico di Zurigo, Winterthur e Berna sono ancorati nelle rispettive costituzioni comunali benché la più antica istituzione del difensore civico della Svizzera, quella della città di Zurigo, sia stata costituita esclusivamente su base costituzionale e dal 1971 funzioni anche ottimamente. La tendenza va chiaramente nella direzione di inserire gli uffici del difensore civico nella costituzione.
Così anche gli uffici del difensore civico del Cantone di Zurigo (votazione popolare del 27.02.2005) e di Basilea Città appaiono ora nelle rispettive costituzioni cantonali o nei loro progetti. Per ragioni di sistematica l’ufficio del difensore civico può essere integrato in diverse parti della costituzione: tra l’organizzazione delle autorità, eventualmente nella parte dei diritti fondamentali oppure nelle norme della protezione legale.
